Sezione salto di blocchi

La nascita

La nascita

La nascita

Chi può effettuare la dichiarazione di nascita

La dichiarazione di nascita può essere resa:

 

  • per i genitori uniti in matrimonio:
    1. da uno dei due genitori o entrambi;
    2. da un loro procuratore speciale;
    3. dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.

 

  • per i genitori NON uniti in matrimonio:
    1. dalla sola madre;
    2. dal padre e la madre congiuntamente;
    3. dal solo padre, se la madre non intende essere nominata;
    4. dal medico o l'ostetrica che ha assistito al parto.

La donna che decide di NON essere nominata come madre del neonato, manifesta la propria volontà all'Ostetrica che le presta assistenza medica, oppure, prima del parto, riferisce la propria scelta all'Assistente Sociale dell'Ospedale o della Casa di Cura.  

Nel caso che entrambi i genitori non abbiano compiuto il 16° anno di età, (purché ultra quattordicenni), la dichiarazione di nascita è subordinata all'autorizzazione del Giudice Tutelare competente.

 

 

Quando e dove dichiarare la nascita

È necessario procedere alla dichiarazione di nascita:

 

1)  entro i 3 giorni successivi all'evento, presso la Direzione sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuto il parto;

 

oppure

 

2)  entro i 10 giorni successivi all'evento, dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di nascita del bimbo o di residenza dei genitori.

 

Nel caso di cui al punto 2):

  • se il 10° giorno è festivo la denuncia può essere effettuata il giorno successivo. 
  • Se la dichiarazione è fatta tardivamente, ossia dopo più di 10 giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo, del quale viene in ogni caso trasmessa segnalazione alla Procura della Repubblica competente territorialmente. 

 

il doppio cognome

la sentenza n° 286 del 21 dicembre 2016 della Corte costituzionale ha definitivamente eliminato dall'ordinamento italiano la norma che imponeva l'attribuzione, al momento della nascita, del solo cognome paterno.

In assenza di più specifiche disposizioni operative, se non quelle rilevabili dalla apposita pagina dedicata presente sul sito del Ministero dell'Interno fornisce, si specifica quanto segue:

per l'attribuzione del doppio cognome è necessario l'accordo di entrambi i genitori, comunque espresso - anche verbalmente. Il cognome materno è pospostoo a quello paterno

- la dichiarazione in questione deve essere fatta in occasione della denuncia di nascita c/o la struttura ospedaliera ove avviene il parto,(entro i tre giorni dall'evento), oppure direttamente all'ufficiale di stato civile del Comune ove si è verificato  l'evento o di residenza dei genitori

Qualora tale scelta venga operata in un momento successivo alla denuncia di nascita, trattandosi di cambiamento del cognome precedentemente assegnato, occorre rivolgersi alla Prefettura territorialmente competente.

 

 

 

Attribuzione del nome e del cognome al neonato

Attribuzione del nome

Può essere attribuito un solo nome, che deve corrispondere al sesso del bambino. Il nome può essere composto da più elementi onomastici, anche separati, fino ad un massimo di tre.

Dal 1 gennaio 2013, nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'Ufficiale dello Stato Civile e di Anagrafe sarà riportato solo il primo dei nomi o, comunque, solo quelli che precedono la virgola.

E' vietata l'attribuzione del nome del padre, del fratello o della sorella se viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.

I nomi stranieri devono essere espressi con le lettere dell'alfabeto italiano, esteso a J, K, X, Y e W.

 Attribuzione del cognome : L'ordinamento italiano, fino alla sentenza della Corte Costituzionale n° 286 del 21 dicembre 2016, ha disciplinato la materia del cognome come segue:

  • il figlio nato da genitori uniti in matrimonio assume il solo cognome del padre;
  • il figlio nato da genitori NON uniti in matrimonio assume il cognome secondo i seguenti criteri:
    1. cognome della madre, se è l'unico genitore che riconosce il figlio;
    2. cognome del padre, se il riconoscimento dei genitori è congiunto;
    3. cognome del padre, se è l'unico genitore che riconosce il figlio;
    4. il cognome ed il nome è attribuito dall'Ufficiale dello Stato Civile, se il neonato non è riconosciuto
    5. in caso di genitori stranieri, il cognome sarà determinato sulla base della rispettiva legge nazionale (art. 24  L. n. 218/1995 e ss.mm.ii.), nonchè dalle Convenzioni sottoscritte dallo Stato italiano e da vari Stati Esteri.

Dalla fine del 2016 la disciplina è stata modificata nella prassi, in attesa di una modifica dell'intera disciplina da parte del legislatore. Per informazioni, vedi la sezione dedicata del nostro sito.

Dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile: documenti da presentare

I documenti da presentare dinnanzi all'ufficiale di stato civile sono:

  • attestazione di nascita, rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto;
  • documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i.
    (Per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità, occorre esibire il passaporto e/o permesso di soggiorno).

I genitori stranieri sottoscrivono la dichiarazione con la quale decidono in merito all'attribuzione del cognome e della cittadinanza secondo la legislazione del proprio Paese ( art. 24  L. n. 218/1995 e ss.mm.ii.)

Qualora non conoscano la lingua italiana dovranno essere accompagnati da un traduttore.

 

 Notizie correlate a La nascita

Immagine di copertina per STATO CIVILE DIGITALE: ROSIGNANO MARITTIMO È TRA I 12 COMUNI ITALIANI CHE HANNO AVVIATO LA SPERIMENTAZIONE  Stato Civile

19-mag-23

STATO CIVILE DIGITALE: ROSIGNANO MARITTIMO È TRA I 12 COMUNI ITALIANI CHE HANNO AVVIATO LA SPERIMENTAZIONE 

Il Comune di Rosignano Marittimo è tra i 12 Comuni d’Italia che hanno avviato la sperimentazione dello Stato ...

Immagine di copertina per INAUGURATO L’UFFICIO DI PROSSIMITÀ, IL TRIBUNALE “SBARCA” A ROSIGNANO MARITTIMO Partecipazione

14-mar-23

INAUGURATO L’UFFICIO DI PROSSIMITÀ, IL TRIBUNALE “SBARCA” A ROSIGNANO MARITTIMO

La Giustizia italiana è più vicina ai cittadini grazie al nuovo Ufficio di Prossimità di Rosignano Marittimo. ...