La convivenza di fatto e le unioni civili
La convivenza di fatto e le unioni civili
La convivenza di fatto e le unioni civili
La L. n. 76 del 20/05/2016 introduce e disciplina i seguenti istituti:
UNIONI CIVILI (TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO)
disciplinate dall’art. 1, commi 1-35
La concreta attuazione della normativa in questione è subordinata all’emanazione di uno o più decreti attuativi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge)
CONVIVENZE DI FATTO
disciplinate dall’art. 1, commi 36 – 65
Come si costituisce una unione civile
L'unione civile, riconosciuta come formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione, si costituisce tra persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante dichiarazione resa di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile ed alla presenza di due testimoni.
Successivamente la dichiarazione è traslata nei registri di stato civile.
Non è possibile l’unione civile in presenza di uno dei seguenti IMPEDIMENTI:
• una o entrambe le parti sono legate da vincolo matrimoniale o precedente unione civile tra di loro o con terze persone;
• una delle parti è dichiarata interdetta per infermità mentale
• tra le parti sussistono rapporti di parentela o affinità ex art. 87 c.c.
• le parti siano lo zio e il nipote oppure la zia e la nipote
• una delle parti risulta condannata, con sentenza passata in giudicato, per omicidio o tentato omicidio nei confronti di chi sia coniugato o civilmente unito all’altra parte
L’ unione civile costituita in presenza di uno degli impedimenti di cui sopra è NULLA.
L’unione civile si scioglie nel caso di:
• manifestazione, anche disgiunta, della volontà di scioglimento dinnanzi all’ufficiale di stato civile.
• morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti
• condanna, con sentenza passata in giudicato, di una delle parti, anche per fatti commessi in precedenza, previsti dall’art. 3, p. 1) della L. n. 898/1970 e ss.mm.ii., (es: all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi)
• nei casi previsto dall’art. 3, p. 2), lettere a), c), d) ed e) della L. n. 898/1970 e ss.mm.ii.,
• sentenza di rettificazione di attribuzione del sesso
Regime patrimoniale e giuridico dell’Unione Civile
A seguito della costituzione dell’ u.c. le parti:
• acquistano stessi diritti e stessi doveri
• sono tenuti reciprocamente all’obbligo di assistenza materiale e morale e alla coabitazione
• sono tenuti reciprocamente, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni
• concordano l’indirizzo della vita familiare e la residenza comune
• a ciascuno spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato
• relativamente al regime patrimoniale: in assenza di specifica convenzione matrimoniale si applica il regime della comunione dei beni.
Inoltre:
• le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri che per legge scaturiscono dalla costituzione dell’unione civile
• in caso di decesso di una delle parti, l’altra subentra nella percezione delle indennità di fine rapporto, e per cessazione di lavoro a tempo determinato.
NORME APPLICABILI ALLE UNIONI CIVILI:
Alle unioni civili si applicano le seguenti norme previste per l’istituto giuridico del matrimonio civile:
• art. 87, c.c.: impedimento all’unione civile derivante dall’esistenza di rapporti di parentela, affinità adozione
• artt. 65 e 68 c.c.: dichiarazione di morte presunta
• artt. 119 (interdizione), 120 (incapacità di intendere e volere), 123, (simulazione);
• artt. 125 – 129 bis: azione di nullità
• art. 162, 163, 164, 166 c.c.: convenzioni matrimoniali
• artt. 167 – 235 c.c.: regime patrimoniale della famiglia
• artt. 2118 e 2120 c.: subentro indennità di fine rapporto
• artt. 433 – 448 bis: diritto agli alimenti
• art. 116 1° co. : cittadino straniero
• art. 146 c.c.:allontanamento dalla residenza familiare
• art. 2647 c.c.: costituzione di fondo patrimoniale
• artt. 463 – 466 c.c: indegnità a succedere
• artt. 536 – 561 c.c.: legittimari
• artt. 565 – 586 c.c.: della successione legittima
• L. n. 898/1970 e ss.mm.ii.
La convivenza di fatto: come fare per...
CHE COS'E' LA CONVIVENZA DI FATTO:
La legge definisce come “conviventi di fatto” due persone coabitanti allo stesso indirizzo anagrafico:
- maggiorenni
- dello stesso sesso e non
- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
- non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio, unione civile
COME SI COSTITUISCE:
La convivenza di fatto si costituisce mediante dichiarazione sottoscritta da entrambi, resa all’ufficiale d’anagrafe (come da modulo allegato)
- sia nel momento in cui, chiedendo la residenza, si costituisce la famiglia anagrafica
- sia in un momento successivo
La dichiarazione di cui sopra, accompagnata dal documento di identità di entrambi, può essere altresì trasmessa:
- via e-mail alla casella comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it oppure all'indirizzo mail: matrimoni@comune.rosignano.livorno.it con una delle seguenti modalità:
a) acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC
b) sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitale di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice o PEC
- via posta al Comune di Rosignano Marittimo - Ufficio Anagrafe, Via dei Lavoratori n. 21- 57016 Rosignano Marittimo
I richiedenti di nazionalità straniera, il cui stato civile non risulti definito nel sistema anagrafico della popolazione residente, dovranno consegnare unitamente alla dichiarazione un'attestazione consolare rilasciata dalle Autorità competenti del paese di origine, che ne certifichi lo stato libero. L'attestazione per essere accettata dovrà essere tradotta e legalizzata in Prefettura. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione gli Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968.
La dichiarazione suddetta è soggetta ad accertamento, con le modalità previste dal Regolamento anagrafico, (d.p.r. n. 223/1989 e ss.mm.ii.).
La costituzione della convivenza di fatto determina l’acquisizione, in capo ai componenti della stessa, dei seguenti, principali, diritti/doveri:
- diritti spettanti ai coniugi previsti dal diritto penitenziario, (es. diritto di visita del convivente detenuto)
- diritto di visita, assistenza ed accesso alle informazioni personali in caso di malattia e/o ricovero, oggi riconsciuti a coniugi e familiari
- diritto di ciascun convivente di nominare l’altro come proprio rappresentante in caso di:
a) malattia che comporti incapacità di intendere e volere, limitatamente alle decisioni in materia di salute
b) morte, per le decisioni relative alla donazione degli organi, celebrazioni funebri e modalità di trattamento del corpo, (es. decisione in merito alla cremazione)
- il convivente superstite ha diritto:
a. di abitare la casa comune per un periodo non superiore a 5 anni. In presenza di figli minori/disabili del convivente superstite, tale periodo non può essere inferiore a 3 anni.
Tale diritto cessa nel caso in cui contragga matrimonio, unione civile, nuova convivenza di fatto.
b. di subentrare nel contratto di locazione intestato al deceduto
- il convivente di fatto inoltre, può essere nominato, tutore, curatore, amministratore di sostegno dell’altro. In caso di decesso per fatto illecito altrui, si applicano anche al convivente superstite i criteri di determinazione del risarcimento del danno previsti per il coniuge.
IL CONTRATTO DI CONVIVENZA
Qualora i conviventi intendano disciplinare consensualmente i loro rapporti patrimoniali possono farlo mediante la stipula del contratto di convivenza.
Il contratto di convivenza è stipulato in forma scritta a pena di nullità con atto pubblico, oppure con scrittura privata autenticata da notaio o avvocato che ne attesti la conformità alle norme inderogabili e all’ordine pubblico.
Affinché sia opponibile a terzi il contratto di convivenza deve essere inviato dal professionista al comune di residenza entro 10 gg. dalla stipula, per la registrazione in anagrafe.
Il contratto può disciplinare i seguenti aspetti:
- individuare l’indirizzo di residenza
- definire le modalità con le quali ciascuno contribuisce alle necessità comuni in relazione alle proprie sostanze e alla capacità di lavoro professionale e casalingo
- il regime di patrimoniale, optando per la comunione dei beni ai sensi delle disposizioni previste dal codice civile per i coniugi. La risoluzione del contratto produce lo scioglimento della comunione.
Il regime patrimoniale è modificabile dalle parti in qualsiasi momento, con le medesime formalità.
Con lo scioglimento della convivenza spetta al giudice stabilire se disporre ed eventualmente in che misura, gli alimenti.
Nota bene:
Il contratto di convivenza:
- non può essere sottoposto a termine e/o condizione. Nel caso siano inseriti termini e/o condizioni, questi si intendono come NON APPOSTI.
- E’ RADICALMENTE NULLO nei seguenti casi:
1. se stipulato in presenza di un vincolo matrimoniale, di una unione civile oppure di un altro contratto di convivenza in corso
2. quando sia stipulato tra persone che non abbiano i requisiti per istituire una convivenza di fatto
3. se stipulato da minorenne
4. se stipulato da persona interdetta
- SI SCIOGLIE per:
1. accordo tra le parti (in forma scritta, analogamente alla stipula della medesima)
2. recesso unilaterale, (in forma scritta analogamente alla stipula della medesima, notificata all’altra parte)
3. matrimonio o unione civile tra i conviventi
4. matrimonio o unione civile tra un convivente ed altra persona
5. morte di uno dei contraenti.