Ufficio e servizio elettorale
L’Ufficio Elettorale ha il compito di consentire l’esercizio del diritto di voto, garantito costituzionalmente, a tutti i cittadini italiani maggiorenni e residenti nel Comune di Rosignano Marittimo.
L’ufficio provvede:
• alla tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali, generali e sezionali, nonché delle liste aggiunte;
• all’emissione ed aggiornamento delle tessere elettorali personali;
• alla ripartizione del territorio comunale in sezioni elettorali;
• all’assistenza alle Commissioni elettorali, comunale e circondariale;
• alla tenuta ed aggiornamento dell’Albo degli scrutatori;
• alla tenuta ed aggiornamento dell’Albo dei Presidenti di seggio;
• all’organizzazione delle consultazioni elettorali e referendarie;
• alla consultazione ed al rilascio di copia delle liste elettorali;
• al rilascio delle certificazioni elettorali.
Rilascio copia delle liste elettorali
Le liste elettorali possono essere richieste:
- in semplice consultazione
- in copia
Come richiedere il rilascio di copia
La richiesta deve essere inoltra via mail all’indirizzo PEC: comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it, utilizzando il modulo allegato. Dovrà essere sottoscritta digitalmente, o a mano allegando copia del documento di identità
Documenti da allegare:
Ad esclusione dei casi in cui la richiesta rientri nell'ambito della della disciplina dell'elettorato attivo e passivo - dovranno essere allegati:
• STATUTO dell'ente/associazione richiedente
• RELAZIONE/PROGETTO relativo alla ricerca/finalità per il quale la copia delle liste viene richiesta
Costi da pagare prima della consegna delle liste ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n.32/2011 e ss.mm.ii.:
- Costo del rilascio: €. 20,00=
- Sono rilasciate a titolo gratuito se richieste da: Partiti e Movimenti politici o loro fiancheggiatori, per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo in occasione di consultazioni elettorali. Consegna liste
Tempi di rilascio
Il rilascio delle liste elettorali avviene entro 30 giorni - previa verifica positiva delle condizioni del rilascio - e successivamente al pagamento dell'importo dovuto, con le modaltà indicate dal richiedente nella domanda.
Il termine si interrompe in caso di richiesta di documentazione integrativa ai fini istruttori.
Le richieste carenti degli allegati sopra indicati o della motivazione saranno dichiarate inaccoglibili e respinte al mittente.
ATTENZIONE:
Esclusa la disciplina in materia di elettorato attivo o passivo la richiesta potrà essere accolta nei seguenti casi:
• Finalità di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica. L’autorizzazione può essere rilasciata a ricerche inserite nel programma statistico nazionale o in presenza di un progetto di ricerca regolarmente redatto e depositato, su istanza promossa da un’università, altri enti o istituti di ricerca e società scientifiche formalmente riconosciute dallo Stato Italiano
• Finalità di carattere socio assistenziali. L’autorizzazione può essere rilasciata nel caso l’intervento socio-assistenziale sia finalizzato a rimuovere o superare o soddisfare situazioni di bisogno tramite l’erogazione di servizi o di benefici
• Interesse collettivo o diffuso. Le finalità perseguite dal soggetto richiedente devono essere coerenti con la motivazione. Tale interesse dovrà essere concreto e chiaramente identificabile. La finalità perseguita dovrà essere collegata con la richiesta delle liste elettorali, ovvero le liste elettorali dovranno essere funzionali al perseguimento della finalità dichiarata
NORMATIVA
• Art. 51 D.P.R. 223 del 20 marzo 1967 “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali" e ss.mm.ii.