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Descrizione del procedimento

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Descrizione dell'iter

IMU

QUALI SOGGETTI INTERESSA

Proprietari di immobili; titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitino l’attività.
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

QUALI IMMOBILI RIGUARDA

Fabbricati, aree fabbricabili e terreni, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. L’IMU non si applica sull’abitazione principale (ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1, A/8 o A/9) e sulle pertinenze della stessa (se accatastate come C2, C6 e C7).

AGEVOLAZIONI ESENZIONI

Sono definite dal Regolamento Comunale.
Per usufruire del beneficio è necessario presentare, a pena di decadenza, entro il termine del 31 dicembre dell’anno di riferimento, apposita autocertificazione, utilizzando il modello messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale,  tale autocertificazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Ad esclusione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non è soggetta ad IMU. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, ai soli fini IMU, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Pertanto, su tale abitazione e relative pertinenze l’assegnatario può applicare l’aliquota ridotta e la detrazione previste per l’abitazione principale.
E’ equiparata, inoltre, all’abitazione principale:

  • l’unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dal socio assegnatario;
  • l’unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, senza che siano richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008.

Per l’abitazione principale e per quelle ad essa assimilate ed equiparate, l’imposta è dovuta (con aliquota ridotta e applicando la detrazione di € 200,00) solo se appartenente ad una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

COME SI DETERMINA IL TRIBUTO:

BASE IMPONIBILE

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
  • 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;
  • 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);
  • 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.

Per i fabbricati d’interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all’1 gennaio dell'anno di riferimento.

ALIQUOTE

Le aliquote d’imposta sono stabilite dall’Ente entro il termine di approvazione del Bilancio.

DETRAZIONE

Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

CALCOLO E DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

 

 

 

ALIQUOTE IMU

Anno di imposta 2021

Delibera C.C. n. 7 del 28/01/2021

 

Principali Fattispecie imponibili aliqquota
Aliquota ordinaria di base applicabile in via residuale a tutte le fattispecie per le quali non sono previste aliquote agevolate o diverse 10,60 ‰
Abitazione principale e relative pertinenze e unità immobiliari ad esse equiparate, limitatamente alle categorie catastali A/1(abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) 6,00 ‰
Abitazioni tenute a disposizione e relative pertinenze 11,30 ‰
Fabbricati ad uso abitativo di cui alla categoria catastale A e relative pertinenze (nei limiti di una per categoria catastale) concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale 9,50 ‰
Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, dati in locazione con contratto regolarmente registrato, per almeno 8 mesi nell’arco dell’anno 10,60 ‰
Unità immobiliari e relative pertinenze, possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata 10,60 ‰
Fabbricati di cui alle categorie catastali C/1 – C/3 – C/4 - C/5 10,60 ‰
Immobili non produttivi di reddito fondiario così come qualificati dall’art. 43 del TUIR, esclusi i fabbricati di categoria D 10,60 ‰

Immobili di categoria D (esclusi D/10)

(il 7,60 ‰ allo Stato, il 3,00 ‰ al Comune)

10,60 ‰

Fabbricati di cui alla categoria catastale B 10,60 ‰
Terreni agricoli 4,60 ‰
Terreni incolti 4,60 ‰
Aree edificabili 10,60 ‰
Fabbricati rurali strumentali 1,00 ‰
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce) 1,00 ‰

 

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