Descrizione
Il cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all'estero per un periodo superiore a dodici mesi, oppure che già vi risiede, sia perché nato all’estero sia per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo, deve iscriversi all'AIRE.
L’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) è stata istituita con legge n. 470 del 27 ottobre 1988: essa raccoglie i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi ed è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’AIRE è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) ed è il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero e per l’esercizio di importanti diritti come, ad esempio, il diritto di voto e la possibilità di ottenere certificazioni e documenti di identità.
Non devono iscriversi all’AIRE le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno, i lavoratori stagionali, i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963 e i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
COME ISCRIVERSI:
La dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero deve essere resa attraverso il portale Fast.it, oppure compilando un modulo di richiesta reso disponibile sui siti web degli Uffici consolari, allegando la documentazione attestante l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare e una copia del documento d’identità del richiedente.
Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all'AIRE (Cons01): tale iscrizione consegue alla dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dal registro della popolazione residente (APR) del Comune di provenienza.
Il trasferimento decorre dalla data in cui l'interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al Consolato.
Se entro un anno il Comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all'AIRE, sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.
Per ulteriori informazioni consultare la pagina del Ministero degli Esteri dedicata all'Anagrafe Italiani Residenti Estero.