Descrizione
I delegati delle liste circoscrizionali dei candidati hanno la facoltà di designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata, due rappresentanti della lista presso ogni seggio.
Le designazioni dei rappresentanti di lista possono essere fatte, entro il giovedì precedente l’elezione, giovedì 9 ottobre, anche mediante posta elettronica certificata, all'Ufficio elettorale del Comune che le trasmetterà ai presidenti delle sezioni elettorali.
Le designazioni possono essere fatte direttamente ai Presidenti di seggio il sabato pomeriggio durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione o la domenica mattina, purché prima dell'inizio della votazione.
I presidenti saranno dotati dell'elenco dei delegati delle liste per le quali non sono stati ancora designati i rappresentanti. (Art. 3, comma 4, l.r. 74/2004, art. 9, ultimo comma, l. 108/1968, art. 35 del T.U. n. 570/1960).
Si ricorda che i rappresentanti di lista designati devono essere elettori della Regione.