APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE. CONTIENE UN INSIEME DI NORME CHE REGOLANO LA VITA NELLE ZONE DI CAMPAGNA

SI PARLA DELL’USO DEL TERRITORIO, DELLA LA TUTELA DELL’AMBIENTE, DELLA GESTIONE DEGLI ANIMALI. IL VICESINDACO MARIO SETTINO: “CURA E MANUTENZIONE SONO FONDAMENTALI”
Data:

09/10/2025

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  • Comunicato stampa
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Descrizione

Approvato dal Consiglio comunale (delibera n. 162) il nuovo regolamento di polizia rurale che si basa su principi fondamentali quali la sicurezza e il decoro, la publica quiete, la tutela ella salvaguardia dell’ambiente e de patrimonio pubblico, la tranquillità delle persone e la salute pubblica, tutti elementi essenziali - citati anche in premessa della delibera - per una civile convivenza, lo sviluppo di una coscienza civile e la diffusione della cultura della legalità. Lo schema approvato dal Consiglio comunale del nuovo regolamento di polizia rurale  è stato coordinato e redatto dal comando della Polizia municipale, frutto di un lavoro di gruppo che ha visto la partecipazione di tutti gli uffici interessati.

Con riferimento al regolamento di polizia urbana (che si applica, come indical’aggettivo, nelle comunità cittadine) e a quello di polizia rurale, il sindaco (in qualità di organo responsabile dell’amministrazione e rappresentante dell’ente) può adottare ordinanze contenti il richiamo a specifiche prescrizioni di tutela e prevenzione, per richiamare l’attenzione dei cittadini alla cura e alla manutenzione dei territori in osservanza delle specifiche normative.

Il nuovo regolamento fa riferimento alle norme in materia di manutenzione del territorio previste dalla legge regionale numero 48 del 7 novembre 2024 dove all’articolo 1 si legge: “La Regione, al fine di perseguire la semplificazione delle procedure di manutenzione del territorio e favorire la trasparenza nei rapporti fra cittadini e la pubblica amministrazione, detta norme tese ad uniformare i contenuti dei regolamenti comunali di polizia rurale” mentre all’articolo 2 elenca che cosa in particolare deve essere regolamentato  per la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico, della pubblica incolumità, dell’ambiente agrario e di quello antropizzato, del decoro paesaggistico.

Il regolamento di polizia rurale è un insieme di norme che regolano la vita nelle zone rurali, stabilendo regole per l’uso del territorio, la tutela dell’ambiente, la gestione degli animali e altre attività agricole. In sostanza, è un insieme di regole che assicurano il rispetto delle leggi e degli ordini comunali in aree rurali.

Il regolamento di polizia rurale approvato dal Consiglio comunale è diviso in dieci “titoli” che partendo dalle disposizioni generali, trattano a seguire la disciplina delle acque e dei canali, le strade e i terreni, i fuochi e la prevenzione antincendi boschivi, i trattamenti fitosanitari e l’uso di fertilizzanti, le piante, gli animali, l’igiene e il decoro, il campeggio, per concludere i capitoli con gli accertamenti, le sanzioni e le disposizioni finali.

“I cambiamenti climatici che caratterizzano questi ultimi anni con eventi calamitosi e del tutto eccezionali - sottolinea il vicesindaco e assessore Mario Settino - hanno evidenziato ancora di più l’attenzione che le amministrazioni pubbliche devono rivolgere alle misure di prevenzione e di tutela territoriali. La cura e la manutenzione diventano fondamentali sia in materia di antincendio boschivo che di prevenzione del dissesto geologico e di sicurezza stradale. La manutenzione delle scarpate, dei cigli stradali e dei fondi pubblici e privati, sia in ambito urbani, perturbano che extra urbano, assumono rilevanza nelle attività di prevenzione a tutela della pubblica incolumità. Il presidio e la cura dei territori devono essere garantisti attraverso l’adozione di tutte quelle misure ed azioni volte ad evitare il pericolo emergente”.

Nel dettaglio il nuovo regolamento prevede che le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme spettano in via principale alla Polizia municipale e quanto alle sanzioni amministrative e provvedimenti amministrativi si applica la sanzione pecuriaria di 150 euro. È prevista, fra le altre, anche la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Nel nuovo regolamento rurale si presta particolare attenzione al Titolo IV (fuochi - prevenzione air / antncendii boschivi) che esamina la prevenzione incendi (interfacciandosi con il regolamento urbano), gli abbracciamenti e lo spegnimento degli incendi (fra cui l’utilizzo di acqua contenuta in vasche, cisterne, piscine, pozzi, serbatoi, canali di irrigazione).

Prevenzione incendi.  Ai fini della prevenzione degli incendi boschivi i proprietari, affittuari, conduttori o aventi diritto a qualsiasi titolo di terreni agricoli e di colture arboree, ivi comprese quelle in stato di abbandono, hanno l’obbligo di realizzare entro il 31 maggio e perduta la durata del periodo alto rischio incendiboschivi nella parte non boccata una serie di interventi fra cui  impedire lavegetazione incolta su tutta la superficie, in presenza di coltura agraria a seminativo creare fasce perimetrali sicurezza, eliminare lavegetazione di arbusti e infestante in genere in presenza di oliveti, vigneti, frutteti.

Abbruciamenti. Come previsto dalla legge regionale toscana in materia di aree baschine e assimilate, vanno rispettate precise norme prima di effettuare gli abbracciamenti di vegetali (potature, sfalci) entro 250 metri dal luogo di produzione, devono esserci almeno due persone a controllare e si deve effettuare l’attività in assenza di vento e la colonna di fumo deve salire in verticale. È comunque vietato accendere fuochi nel periodo dal ° luglioal 31 agosto, salvo anticipazioni o proroghe dei periodi considerati ad alto rischio dalleautoriutà compoetenti.

ALCUNI DETTAGLI DAL NUOVO REGOLAMENTO 

DI POLIZIA RURALE

Nel nuovo regolamento si indicano - partendo dal Titolo II - le azioni utili per la manutenzione del reticolo idraulico minori (fra cui - ad esempio - cigli e fossi di scolo situati lungo le strade rurali poderali, interpoderali, vicinali a uso pubblico e pubbliche devono essere mantenuti a cura e spese dei frontisti) e danno disposizioni per l’irrigazione e il risparmio idrico. Si parla poi della manutenzione da parte dei proprietari o frontisti delle strade poderali, interpoderali, vicinali…; dei terreni incolti che devono essere tenuti liberi da rifiuti, devono essere punti e tenuti in condizioni di sicurezza anche per prevenire l’insorgenza  di emergenze sanitarie o di igiene pubblica; dei movimenti di terra; della lavorazione dei terreni (arature, scarificature e rippature - ad esempio - devono essere eseguite in modo da evitare l’alterazione e/o la modifica dell’assetto orografico dei terreni); dei divieti ai veicoli a motore; di come utilizzare i prodotti fitosanitari  i fertilizzanti (spandimento e stoccaggio di concimi organici e ammendanti),

Si apre un focus anche sulle piante, ovvero si parla della tutela ed abbattimenti di piante lungo le strada (esempio: il taglio di alberi monumentali è vietato senza autorizzazione da parte del comando Carabinieri per la tutela forestale e ambientale mente il taglio di alberi in generale è subordinato alle prescrizioni dei vari regolamenti comunali quali edilizio e tutela del verde urbano). Si fa riferimento alle distanze per nuovi impianti di alberi (esempio: filari singoli pioppeti lungo argini d fiumi, torrenti, rive di canali… distanza minima 5 metri) e quindi alla difesa contro le malattie delle piante. Si parla anche della difesa contro le malattie delle piante (art. 19: “In caso di comparsa di crittogame parassite, insetti o altri animali nocivi all’agricoltura, il sindaco su parere delle autorità competenti, impartisce disposizioni per la lotta contro tali parassiti (…)” e all’obbligo di denuncia da parte dei proprietari e i conduttori di terreni e boschi riguardo alla comparsa di insetti, crittogame, animali nocivi, malattie o deperimenti pericolosi o diffusibili e applicare i rimedi prescritti. Il titolo VII riguarda gli animali: caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati a piccoli allevamenti di tipo familiare o ad animali da affezione; deposito di foraggi e insisti, emozione di odori molesti, protezione della fauna selvatica, percorrenza di strade pubbliche con animali, e dispositivi acustici per allontanamento di volatili.

Il Titolo VIII apre infine vari focus su igiene e decoro (presenza di manufatti in amianto: il proprietario ha l’obbligo di verificare stato di manutenzione e che per tale verificai privato deve rivolgersi a un tecnico qualificato), interventi per la salvaguardia della pulizia dell’igiene e del decoro mentre il titolo IX esamina il campeggio (all’articolo 1 si legge fra l’altro che in mancanza di specifiche aree attrezzate destinata campeggio ne territorio la sosta dicarovane di veicoli non è comunque consenta né in aree pubbliche né in quelle private.

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 09/10/2025 11:55

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