Descrizione
Prosegue, a maggio ragione in queste ore che precdono la fine dell'panno, la campagna di sensibilizzazione “Non scoppiarmi”, nel corso della quale sono intensificati i controlli per verificare che non vengano compiute esplosioni pericolose tramite il lancio di petardi, bòtti o fuochi d’artificio. L’informazione arriva dal Comando della Polizia locale del Comune di Rosignano Marittimo che sottolinea anche le modalità del servizio. I controlli verranno effettuati non solo utilizzando personale in divisa con veicoli muniti di segni distintivi, ma anche con veicoli che ne sono privi e con personale in abiti civili. La campagna ha anche lo scopo di tutelare in particolare la salute dei minori e il benessere degli animali domestici, come già evidenziato anche in una precedente nota legata al fenomeno dei botti.
La Polizia locale avverte che ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Polizia urbana, al fine di garantire la sicurezza urbana, “è vietato effettuare accensioni pericolose con energia elettrica o fuochi, esplodere petardi o gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati”. Chiunque viola le disposizioni di tale articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro.
Il medesimo divieto è sancito anche al di fuori dei centri abitati dal nuovo Regolamento di Polizia rurale del Comune, approvato alla fine del mese di settembre, che all’art 13 comma 2 dispone che “in caso di eventi o manifestazioni è vietata l’accensione di lanterne volanti (cd lanterne cinesi o sky lantern) e il lancio di petardi o qualunque altro oggetto che possa favorire lo svilupparsi di un incendio. L’utilizzo di fuochi artificiali è consentito esclusivamente previa autorizzazione degli enti competenti”. La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 75 a 500 euro. Viene precisato poi che nel caso in cui, come avviene spesso, la violazione venga commessa da un giovanissimo, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi non ha compiuto i diciotto anni d’età, della violazione risponderà chi era tenuto alla sorveglianza del minore, ossia coloro che hanno la responsabilità genitoriale.