Descrizione
Il giorno martedi 10 marzo 2026 il Comune di Rosignano Marittimo sarà interessato dal passaggio della 2 ^ tappa della corsa ciclistica Tirreno-Adriatica. In particolare sarà prevista la chiusura al traffico dell'intero tratto della strada regionale 206 (Emilia) ricadente sul territorio rosignanese, dal confine con il Comune di Collesalvetti fino al Comune di Cecina. Sarà interdetta la circolazione - come specificato dal comando della Polizia locale - a tutti i veicoli indicativamente dalle 11.30 fino alle 13.30, a seconda dell'andamento della corsa.
Ecco a seguire un estratto del decreto della Prefettura di Livorno (Ufficio territoriale del Governo) relativo alle chiusura.
L’atto prevede la sospensione temporanea della circolazione il giorno 10 marzo 2026 per tutto il percorso della competizione ciclistica 2^ tappa Camaiore - San Gimignano della Tirreno - Adriatico ricadente nella provincia di Livorno, così come indicato nel provvedimento autorizzatorio della Provincia di Pisa.Tale sospensione sarà così articolata:
Chiusura strada in ambo le direzioni di marcia: 45 minuti prima del passaggio della carovana ciclistica, considerando la media più veloce riportata sulla cronotabella.
PERCORSO:
• Comune di COLLESALVETTI: SS67bis “Arnaccio” dal km 18+630 (confine con la provincia di Pisa) al km 14+760 (confine con la provincia di Pisa) ovvero dal confine comunale con la provincia di Pisa a ovest al confine comunale con il Comune di Cascina (PI) a est;
- Comune di COLLESALVETTI: SRT 206 dal km 37+300 (confine con la provincia di Pisa) al km 20+400 (confine con il Comune di Rosignano Marittimo) ovvero dal confine comunale con il Comune di Cascina (Pisa) a nord al confine comunale con il Comune di Rosignano Marittimo a sud, con attraversamento dei centri abitati del Comune di Collesalvetti e frazione di Torretta Vecchia;
- Comune di ROSIGNANO MARITTIMO: S.R.T. 206 “Pisana Livornese” dal km 20+400 (confine con il Comune di Collesalvetti) al km13 + 500 (confine con il Comune di Santa Luce (Pisa);
- Comune di ROSIGNANO Marittimo: S.R.T. 206 “Pisana Livornese” dal km 12+950 (confine con il Comune di Santa Luce (Pisa) al km4+ 150 (confine con il Comune di Cecina)
- Comune di CECINA: SRT 206 dal km 4+150 (confine con il Comune di Rosignano M.mo) al km 0+550, via Po da intersezione con SRT 206 a intersezione con SS 68 “Val di Cecina”, SS 68 dal km 1+530 al km 2+200 (confine con la provincia di Pisa)
- In ciascun punto del percorso ella circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara ciclistica” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “fine gara ciclistica”. In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati al momento del transito del primo concorrente.
- Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:
- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti ;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione; - è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada. Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.
La Prefettura ha disposto altresì che gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione dell’ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione a tutela della sicurezza della manifestazione e della pubblica incolumità;
-la carovana ciclistica dovrà essere scortata secondo le prescrizioni dell’autorizzazione dagli organi di Polizia Stradale di cui all’art 12 D.Lvo 30/04/1992 n 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
-l’organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- l’organizzazione predisporrà un idoneo servizio di vigilanza presso le strade afferenti al percorso di gara onde evitare l’eventuale accesso al pubblico, assicurando in tal modo la salvaguardia dei partecipanti oltre che di tutti gli utenti della strada e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione della circolazione.