A chi è rivolto
Il Comune di Rosignano Marittimo indice annualmente un bando di concorso a cui possono partecipare coloro che sono titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo e indicatore ISE e ISEE, dal quale risulti una situazione reddituale/patrimoniale del nucleo familiare che non superi i valori indicati dalla Regione Toscana.
Chi può fare domanda
Tutte le cittadine e a tutti i cittadini che hanno, alla data di presentazione della domanda, tutti i requisiti previsti dal bando annuale.
- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di altro Stato non appartenente all’Unione Europea a condizione di essere in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno;
- residenza anagrafica nel Comune di Rosignano Marittimo alla data di presentazione della domanda, e nell’alloggio oggetto del contratto di locazione;
- assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Rosignano Marittimo. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI (Automobile Club d’Italia); l’alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell’art.12 comma 8 della LR n.2/2019;
- assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compreso quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all’estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all’Estero).
- valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato i fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n.159/2013), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati nei precedenti punti 4) e 5);
- titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula, regolarmente registrato all’Ufficio delle Entrate e comunque in regola con il pagamento dell’imposta annuale di registrazione o, in alternativa, con l’opzione del del regime della “cedolare secca”, relativo ad un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9) o pubblica (con esclusione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disciplinati dalla L.R.T. n.2/2019) ubicato nel Comune di Rosignano Marittimo, adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente. Non sono ammissibili i contratti ad uso foresteria e i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche;
- assenza di altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale (anno 2024).
- essere in possesso di Attestazione ISEE, in corso di validità, con un valore dell’ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a € 32.456,72 e con un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 16.500,00;
- sulla base dei valori ISE ed ISEE sopra detti si determinano le fasce di riferimento del richiedente come sotto riportato:
- fascia A – valore ISE del nucleo familiare non superiore all’importo di € 16.033,42 (corrispondente a due pensioni minime INPS per l’anno 2024), rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14%;
- fascia B – valore ISE del nucleo familiare compreso tra l’importo di € 16.033,42 e l’importo di € 32.456,72 rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 24% e valore ISEE non superiore al limite stabilito dalla Regione Toscana per l’accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (€ 16.500,00);
Valore ISE | Valore ISEE | Incidenza canone annuo sul valore ISE | |
FASCIA A | Fino a € 16.033,42 | Non inferiore al 14% | |
FASCIA B | Da € 16.033,42 a € 32.456,72 | Fino a € 16.500,00 | Non inferiore al 24% |
NB: I valori ISE ed ISEE devono esser autocertificati in sede di domanda e quindi dovrà essere cura del richiedente fornire anche il numero di protocollo INPS delle relative Attestazioni, indispensabile per i dovuti accertamenti d’ufficio.
NB: le disposizioni di cui ai punti 3) e 4) non si applicano quando il nucleo familiare è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l’unico per ogni fattispecie):
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario,
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente,
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell’art.560 c.p.c.;
NB: i contributi affitto del presente Bando non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto dell’Assegno di Inclusione (ex Reddito e/o Pensione di Cittadinanza).
Possono partecipare al Bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di € 25.000,00, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.